A patire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021 e per gli anni successivi, i soggetti di cui sopra, inviano obbligatoriamente all’agenzia entrate le erogazioni libelari ricevute, effettuate da:

  • donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici (anche non persone fisiche) o da
  • altri donatori ove dal pagamento risulti comunque il codice fiscale (anche se soggetti diversi dalle persone fisiche).

Anche in questo caso la norma si riferisce in ogni caso alle sole erogazioni liberali in denaro effettuate con modalità tracciabile e sono escluse le erogazioni eventualmente restituite.

In generale la comunicazione deve essere inviata entro i termini del 28 febbraio di ciascun anno e con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.

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