Titolo I – Profili Generali

Art. 1 – Denominazione, sede ed emblema

È costituita l’associazione denominata “Assistenza Pubblica Croce Verde Fornovese Organizzazione di Volontariato” (o anche, in forma breve, “Croce Verde Fornovese ODV”), con sede in Fornovo di Taro, in questo statuto successivamente indicata anche come “Associazione”.

L’emblema dell’Associazione è costituito da uno scudo con in cuore una croce greca di colore verde, contornata di frasche in oro.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L’Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune, e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo Settore.

L’Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell’art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L’Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L’attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 – Scopi associativi

L’Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L’Associazione assume, in particolare, il compito di:

a. promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

b. promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c. contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d. favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e. contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell’Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, della protezione civile, ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g. collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato ed Enti del Terzo Settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 – Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione svolge, ai sensi dell’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, una o più delle seguenti attività di interesse generale:
a. interventi e prestazioni sanitarie:

– servizi di trasporto sanitario e di emergenza – urgenza;

– servizio di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta);

– servizi di trasporto sanitario non assistito;

– servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche;

– servizio di rimozione e trasporto salme in convenzione con le amministrazioni comunali interessate in presenza di richiesta e/o autorizzazione dell’autorità competente;

– donazione di sangue e organi;

b. interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni:

– servizi di trasporto sociale;

– organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;

c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale:

– iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

– iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio, e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e Pubbliche Amministrazioni;

– organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

d. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e successive modificazioni;

e. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, e delle iniziative di aiuto reciproco:

– attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli Enti del Terzo Settore.

L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti.

L’attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione medesima.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le Organizzazioni di Volontariato.

Titolo II – I Soci

Art. 6 – Requisiti

Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell’Associazione, che si impegnano a rispettare lo statuto e i regolamenti.

Chi intende aderire all’Associazione deve presentare:

– domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio Direttivo medesimo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservare lo statuto ed i regolamenti;

– autocertificazione di assenza di condanne penali passate in giudicato;

– certificato di sana e robusta costituzione psico-fisica, ad eccezione degli associati aspiranti a lavoro d’ufficio e/o centralino, o comunque che non prevedano il soccorso o il trasporto di persone.

Il Consiglio Direttivo esamina alla prima riunione utile, e comunque entro 90 giorni, le domande presentate e dispone in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda, l’interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

L’Associazione deve essere composta da almeno sette (7) soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un (1) anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L’Associazione si compone delle seguenti categorie di soci:

– sono soci attivi coloro che si impegnano volontariamente a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà, nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’Associazione; i minori di età dai diciassette (17) ai diciotto (18) anni possono essere ammessi quali soci attivi dell’Associazione con l’assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, senza diritto di voto fino al raggiungimento della maggiore età;

– sono soci ordinari coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall’Assemblea dei soci;

– sono soci benemeriti coloro i quali si sono distinti per particolare dedizione all’Associazione con elargizioni di somme o di beni di notevole entità, e coloro i quali abbiano ricoperto per anni, con assiduità ed onore, il ruolo di associati attivi o una carica sociale.

I soci iscritti all’Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 – Diritti

I soci hanno diritto di:

a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;

b. eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi;

c. chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
d. formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

e. esaminare i libri sociali, secondo la procedura prevista dal regolamento associativo.

Art. 8 – Doveri

I soci sono tenuti a:

a. rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

b. essere in regola con il versamento della quota associativa;

c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’Associazione;

d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall’Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l’Associazione rapporti di lavoro subordinato ed autonomo.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a. per morosità;

b. per decadenza;

c. per esclusione;

d. per recesso.

Perde la qualità di socio per morosità il socio che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l’ha versata.

Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all’anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere “b” e “c” del presente articolo deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere “b” e “c” del presente articolo, adottati dal Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere “b” e “c” del presente articolo sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente; quello di cui alla lettera “a” del presente articolo dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento; il recesso è efficace dal momento in cui l’Associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 – Scritture contabili e bilancio

L’Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione, oltre ad illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell’Associazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa in vigore per gli Enti del Terzo Settore) è facoltà dell’Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 4, comma 3, dello statuto, con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L’Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell’anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a. quote degli aderenti;

b. contributi di privati;

c. rimborsi derivanti da convenzioni;

d. rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;

e. contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;

f. liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;

g. rendite patrimoniali e finanziarie;

h. attività di raccolta fondi;

i. attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

j. vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall’associazione;

k. somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

l. proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

m. proventi derivanti da attività diverse di cui all’art. 4, comma 3, del presente statuto.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo delle entrate di cui all’art. 12 del presente statuto, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le Organizzazioni di volontariato e gli Enti del Terzo Settore.

Art. 14 – Bilancio sociale

L’Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell’Associazione risultino essere inferiori ad un milione di Euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli Enti del Terzo Settore, la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. l’Organo di Controllo;

e. il Collegio dei Probiviri;

f. la Giunta Esecutiva.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l’Associazione.

Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell’Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16- Assemblea

L’assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell’Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 – Convocazione

L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell’Associazione.

L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L’assemblea deve essere convocata nel territorio del Comune in cui l’Associazione ha sede od in alternativa può svolgersi in via telematica con modalità tali da rispettare il metodo collegiale ed i principi di parità di trattamento dei soci e di buona fede.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può comunque essere convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L’assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria dei soci, quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 – Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l’assemblea elegge un Presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell’assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.
Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L’assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l’elezione delle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell’assemblea relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto ad un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.

Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Le riunioni dell’assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell’assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all’ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del Presidente dell’assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

L’assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;

b. approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;

c. determina l’importo annuale delle quote associative;

d. definisce le linee programmatiche dell’Associazione e approva il Regolamento associativo;

e. approva il regolamento di funzionamento dell’Assemblea;

f. determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione dell’assemblea;

i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;

j. delibera sull’istituzione di sezioni dell’Associazione;

k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’assemblea straordinaria delibera:

a. sulle modifiche dello statuto sociale;

b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

c. sullo scioglimento delle eventuali sezioni;

d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell’art. 44 del presente statuto.

Art. 24 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione. È composto, in numero dispari, da un minimo di 5 ad un massimo di 15 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall’assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L’assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall’art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere.

Le funzioni del Segretario e del Tesoriere sono determinate nel regolamento generale dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, in alternativa, possono svolgersi in via telematica con modalità tali da rispettare il metodo collegiale ed i principi di parità di trattamento dei consiglieri e di buona fede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 – Competenze

Il Consiglio Direttivo:

a. predispone le proposte da presentare all’assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;

b. dà attuazione alle delibere dell’assemblea;

c. approva i regolamenti non riservati alla competenza dell’assemblea;

d. individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che l’Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa;

e. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

f. delibera l’adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri Enti del Terzo Settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti di legge;

g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente statuto;

h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;

i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e di legge
j. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

k. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione;

l. nomina il Direttore Sanitario che opera nell’ambito dell’Associazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 27 – Direzione esecutiva

Il Consiglio Direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell’assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dall’assemblea, il Consiglio Direttivo decade.

Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente dell’Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell’assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.

Art. 29 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall’Associazione.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

Art. 30 – Organo di controllo

L’Organo di controllo, nominato per libera decisione dall’assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere nominati anche fra non soci, sono rinominabili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’assemblea, l’Organo di controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 – Competenze

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento.

L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del Terzo Settore.

L’Organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all’assemblea dei soci.
L’Organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l’obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del Codice del Terzo Settore.

I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 32 – Revisione legale dei conti

Ove ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’art. 31 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione, l’assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell’assemblea, all’Organo di controllo; in tal caso l’Organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Qualora si costituiscano uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare è necessaria la nomina di un revisore legale dei conti esterno ed iscritto nell’apposito registro.

Art. 33 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea fra i soci, e resta in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio, dopo la nomina da parte dell’assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni deve essere redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Qualora il collegio dei probiviri, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o due dei propri membri effettivi, quest’ultima avverrà a mezzo dei membri supplenti, in ordine decrescente della graduatoria dei non eletti, qualora infine non si disponga di tale graduatoria, o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell’Assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del componente del collegio nominato per cooptazione.

In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dall’assemblea, il Collegio dei Probiviri decade. Nel caso di decadenza del Collegio dei Probiviri, il Presidente dell’Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell’assemblea per la rielezione dello stesso.

Art. 34 – Competenze

Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci e dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6 e 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell’Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicati agli interessati a cura del Presidente dell’Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 – Libri sociali obbligatori

L’Associazione deve tenere:

a. il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;

b. il libro degli associati;

c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo, e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell’apposito regolamento, che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.
Titolo V – Elezioni

Art. 36 – Periodicità ed elettorato attivo e passivo

Le elezioni delle cariche sociali, e segnatamente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, hanno luogo ogni tre anni e si svolgono, di norma, entro il mese di giugno.

Tutti i soci non morosi, ad eccezione dei soci entrati a far parte dell’Associazione da meno di tre mesi e dei minori di età, possono eleggere ed essere eletti.

Art. 37 – Convocazione e pubblicità

Il Consiglio Direttivo deve portare a conoscenza dei soci la data fissata e le modalità per la presentazione delle candidature entro i termini previsti dal regolamento elettorale, a mezzo di avviso da pubblicare nella sede sociale, e da divulgare con i mezzi di informazione ritenuti più idonei.

Art. 38 – Comitato elettorale

Nella stessa seduta nella quale fissa la data il luogo e gli orari per le elezioni, da intendersi per la sede di Fornovo di Taro e per le sezioni, il Consiglio Direttivo nomina il comitato elettorale, composto da tre soci, per la sede di Fornovo di Taro, e da tre soci per ciascuna sezione. Il comitato, una volta nominato, designa al suo interno il presidente dell’intero comitato ed un vice presidente per ciascuna sezione.

Il comitato elettorale, (i cui componenti non potranno essere candidati):

– constata la regolarità delle presentazioni delle candidature;

– provvede alla formazione della lista dei candidati verificandone il possesso dei requisiti;

– sovrintende alle operazioni elettorali, che dovranno svolgersi con la contestuale e continua presenza di almeno due componenti il comitato stesso per ciascun seggio;

– provvede ad un unico scrutinio delle schede presso la sede di Fornovo di Taro, formulando la graduatoria dei candidati sulla base dei voti da ciascuno riportati;

– proclama gli eletti.

Art. 39 – Candidature

Le proposte di candidatura agli organi associativi potranno essere presentate dagli interessati al comitato elettorale durante il periodo individuato dall’apposito regolamento.

Le candidature dovranno essere presentate separatamente per ognuno degli organi associativi da eleggere.

Si può essere candidati per le elezioni di un solo organo sociale.

La presentazione delle candidature dovrà recare la sottoscrizione del candidato.

In caso le candidature presentate non raggiungano un numero almeno pari al 20% in più rispetto ai posti disponibili, le elezioni dovranno essere rinviate di quindici giorni, in modo che si possano presentare ulteriori candidature.

Art. 40 – Votazioni

Le elezioni in ciascun seggio hanno luogo a mezzo di scheda segreta.

Le schede, che saranno di formato e qualità indicati nel regolamento, dovranno recare a stampa e in ordine alfabetico i nominativi dei soci candidati.

Il voto sarà espresso mediante l’apposizione di una crocetta a fianco dei candidati prescelti in misura non superiore a quelli eleggibili.

Ogni scheda, prima di essere consegnata all’elettore, dovrà essere vidimata con il timbro dell’Associazione e la firma di almeno uno dei componenti del comitato elettorale.

Saranno considerate nulle le schede che siano prive della vidimazione e della firma e quelle che portino altri segni, macchie o scritte che le possano comunque rendere riconoscibili o nelle quali siano espresse preferenze in numero superiore a quelle stabilite dall’apposito regolamento, nonché quelle che non recano alcuna preferenza.
L’ammissione al voto è subordinata all’identificazione personale del socio da parte del comitato elettorale o alla presentazione di un documento di riconoscimento.

Il comitato elettorale prende le proprie decisioni deliberando a maggioranza e facendo tutto constatare nel relativo processo verbale.

Terminate le operazioni di voto il comitato elettorale provvede immediatamente allo scrutinio delle schede registrando i voti ottenuti dai singoli candidati.

Sulla base delle risultanze elettorali, infine, proclama gli eletti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Gli organi associativi elettivi scaduti restano in carica fino all’insediamento dei nuovi ai sensi degli artt. 24, 30 e 33 del presente statuto.

Art. 41 – Contestazioni, validità e rinvio

Eventuali contestazioni riguardanti le operazioni elettorali vanno rivolte per iscritto al comitato elettorale entro 48 ore dalla proclamazione degli eletti.

Il comitato elettorale decide entro le successive 48 ore, ed il relativo giudizio sarà appellabile innanzi al Collegio dei Probiviri uscente.

Tutti i verbali del comitato elettorale relativi alla proclamazione degli eletti e l’ordine dei candidati non eletti con le relative preferenze nonché i verbali contenenti i giudizi circa le contestazioni verranno esposti per sette giorni nei locali dell’Associazione.

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia al regolamento elettorale.

Titolo VI – Norme finali e transitorie

Art. 42 – Sezioni

Qualora per decisione dell’assemblea vengano istituite una o più sezioni dell’Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente statuto.

Tali sezioni non avranno autonomia amministrativa.

Se presenti, il regolamento elettorale dovrà garantire alle stesse una rappresentanza in Consiglio Direttivo.

Art. 43 – Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario è nominato dal Consiglio Direttivo, rimane in carica tre anni, ed è rieleggibile. Deve aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia e può essere scelto anche tra i medici che prestano servizio di emergenza territoriale per l’Associazione.

Ha il compito di sovrintendere alla formazione dei soci attivi.

Ha la possibilità di consultare il medico curante del socio attivo qualora siano da accertare le caratteristiche di idoneità del socio; tali informazioni saranno a lui riservate.

Si occupa di tutte le attrezzature sanitarie e svolge funzioni ispettive sull’uso e la manutenzione del materiale sanitario.

Propone al Consiglio Direttivo acquisti di attrezzature e materiale sanitario, ed esprime, ogni volta che occorra, il proprio parere su argomenti inerenti la sua competenza.

Per l’assolvimento del suo incarico può scegliere collaboratori, la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Sanitario è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di intervento, ma non di voto.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un vice Direttore Sanitario nel caso in cui un socio, in possesso dei requisiti previsti, si renda disponibile a ricoprire tale incarico.

Art. 44 – Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell’Associazione, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale ufficio verrà istituito, sarà devoluto dal Consiglio Direttivo ad altro/i Ente/i del Terzo Settore individuato/i dall’assemblea che delibera l’estinzione o lo scioglimento.

Art. 45 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, nonché in caso di successivo contrasto dello stesso con eventuali modifiche normative, si applica la normativa vigente del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 46 – Disposizioni transitorie

L’entrata in vigore del presente statuto è subordinata all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), fatta salva l’applicabilità delle norme non espressamente inerenti alla Riforma del Terzo Settore.

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