Art. 1 – CONOSCENZA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO
È preciso dovere di ogni socio conoscere tutti gli articoli del presente regolamento e dello statuto dell’associazione. La mancata conoscenza dello statuto e del regolamento non giustifica un’eventuale mancanza o inadempienza.

Art. 2 – SOCI
Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell’Associazione, che si impegnano a rispettare lo statuto e/o il regolamento.
Chi intende aderire all’Associazione deve presentare:
• domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio Direttivo medesimo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservare lo statuto ed i regolamenti;
• dichiarazione di assenza di condanne penali passate in giudicato;
• certificato di sana e robusta costituzione psico-fisica, ad eccezione degli associati aspiranti a lavoro d’ufficio e/o centralino, o comunque che non prevedano il soccorso o il trasporto di persone.

Il Consiglio Direttivo esamina alla prima riunione utile, e comunque entro 90 giorni, le domande presentate e dispone in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda, l’interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.
L’Associazione deve essere composta da almeno 7 soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro 1 anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’Associazione si compone delle seguenti categorie di soci:
• sono soci attivi coloro che si impegnano volontariamente a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà, nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’Associazione; i minori di età dai 17 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci attivi dell’Associazione con l’assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, senza diritto di voto fino al raggiungimento della maggiore età;
• sono soci ordinari coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall’Assemblea dei soci;
• sono soci benemeriti coloro i quali si sono distinti per particolare dedizione all’Associazione con elargizioni di somme o di beni di notevole entità, e coloro i quali abbiano ricoperto per anni, con assiduità ed onore, il ruolo di associati attivi o una carica sociale.

I soci hanno diritto di:
• partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo Statuto e dai regolamenti associativi;
• eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi;
• chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dallo Statuto;
• esaminare i libri sociali, inviando a tal fine una richiesta al Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti a:
• rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
• essere in regola con il versamento della quota associativa;
• non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’Associazione;
• impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

I soci iscritti all’Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.
Fatto salvo il diritto di recesso è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 3 – NORME DI IDONEITA’ E AMMISSIONE DEI SOCI ATTIVI
L’aspirante socio attivo deve aver compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver superato il settantesimo anno, con eccezione degli addetti al centralino e alle attività ludico – ricreative e di propaganda per i quali il limite è fissato ad anni settantacinque
Gli aspiranti soci attivi, a seguito dell’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, vengono ammessi al corso di primo soccorso – volontario trasporto; la qualità di socio verrà acquisita a seguito del buon esito del corso.
I soci attivi si impegnano ad eseguire i servizi con disciplina e correttezza e, in particolare, ad osservare il segreto su quanto è venuto a loro conoscenza nell’espletamento dei servizi prestati o in conseguenza di questi.

Art. 4 – NORME PER L’ABILITAZIONE DEL SOCIO ATTIVO
Con la presentazione della domanda di iscrizione l’aspirante socio attivo si assume (ad eccezione degli esonerati), l’obbligo di frequentare tutte le lezioni del corso teorico-pratico di preparazione al trasporto infermi (per gli aspiranti volontari trasporto, vedi allegato 3),frequentate tutte le lezioni del corso e svolte le ore di affiancamento previste, sentito il parere della direzione sanitaria, il direttore del personale consegnerà al neo socio la tessera di socio attivo, il badge e la divisa, dietro versamento della quota stabilita dall’assemblea a titolo di cauzione, la quale dovrà essere restituita in caso di risoluzione, per qualsiasi causa, del rapporto associativo, dietro consegna della divisa da parte dell’ex socio, sul presupposto che la stessa sia consegnata in buone condizioni, fatta salva la normale usura.
Successivamente con le modalità previste dagli allegati il volontario potrà accedere al corso per soccorritori in ambulanza (vedi allegato 3/b), per l’abilitazione al soccorso in automedica (MSA), (vedi allegato 3/c,) i corsi saranno impostati seguendo l’iter formativo predisposto dalla direzione sanitaria in conformità alle linee guida di ANPAS e del Servizio Sanitario Regionale.
Il socio attivo si impegna per il futuro a frequentare tutti i corsi di aggiornamento e mantenimento previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 – PRESENZA E ASSENZE DEI SOCI ATTIVI
L’Associazione chiede che il volontario presti il proprio servizio almeno una volta ogni trenta giorni. Tutti i volontari, per non creare disservizio, sono tenuti ad essere estremamente puntuali per l’inizio del turno. Coloro che disertano il turno concordato o disattendono in tutto o in parte il contenuto del presente regolamento, sono passibili di provvedimenti disciplinari. I turni di servizio saranno preventivamente esposti in sede. Nel caso di indisponibilità superiore ai trenta giorni, sarà necessario darne comunicazione al Direttore del Personale. Decorsi i sei mesi senza che il volontario abbia prestato il proprio servizio, senza aver dato motivazione alla direzione del personale, questi sarà contattato e dovrà decidere se proseguire o meno il percorso all’interno dell’associazione. In caso positivo, il direttore del personale, insieme al direttore sanitario e al responsabile della formazione, valuteranno se sarà necessario ripetere quante e quali lezioni del corso; diversamente si potrà valutare la possibilità di aprire un periodo di aspettativa al termine del quale il direttore del personale, unitamente al direttore sanitario e al responsabile della formazione, avranno la facoltà di suggerire un ripasso di alcuni argomenti. Se tali strade non risulteranno percorribili, il socio decadrà d’ufficio e sarà tenuto a restituire la divisa fornita, con conseguente restituzione della cauzione versata.

Art. 6 – PARTE PRATICA DEL SERVIZIO
All’inizio del turno sarà necessario:
a. avvalendosi delle check-list in dotazione ad ogni mezzo assicurarsi che sia disponibile tutto quanto necessita, segnalando al capoturno le eventuali carenze e provvedendo, per quanto possibile, a reintegrare personalmente il materiale mancante;
b. controllare la pulizia e lo stato della biancheria nonché degli automezzi;
c. accertarsi della disinfezione della cellula sanitaria;
d. collaborare al mantenimento della pulizia della sede.

Gli incarichi assegnati ai soci attivi durante il turno sono i seguenti:
• Capoturno
• Addetto al centralino
• Autista
• Componenti dell’equipaggio.

Tutti gli incarichi affidati sono modificabili solamente per esigenze di servizio.
CAPOTURNO
È un socio attivo che abbia compiuto ventuno anni di età e che abbia almeno due anni di esperienza; dovrà partecipare a periodici incontri formativi per i capiturno e partecipare alle riunioni appositamente convocate in modo da essere costantemente aggiornato.
• coordina e dispone per l’uscita dei mezzi e decide la composizione degli equipaggi;
• risponde al direttore del personale del comportamento dei singoli volontari in servizio e si accerta che si sia provveduto a quanto disposto ai punti a), b), c) e d) del presente articolo, verifica che i volontari in servizio indossino la divisa regolamentare con particolare attenzione ai D.P.I.
• ha la completa responsabilità del turno e potrà farsi sostituire per validi motivi, tale sostituzione dovrà essere effettuata avvalendosi del vice capoturno da individuare all’interno della squadra, fermo restando che la responsabilità del turno rimane al responsabile incaricato;
• oltre ad avere la responsabilità della centrale radio telefonica, dovrà sorvegliare che tale apparecchiatura sia utilizzata esclusivamente per motivi di servizio;
• deve riferire per iscritto ai direttori dei vari settori dell’associazione le eventuali mancanze rilevate ed ogni altra osservazione utile al buon funzionamento, nonché trasmettere ai diretti interessati i messaggi a loro indirizzati curandosi che questi siano leggibili, chiari, datati e firmati;
• deve prendere visione del registro delle consegne;
• farà le consegne al capoturno successivo o al suo sostituto, trasmettendogli le notizie necessarie per la prosecuzione del servizio;
• sovraintende, a fine turno, alla chiusura della cassa relativa al tesseramento e alle offerte;
• gli è tassativamente vietato rilasciare informazioni telefoniche (dati personali e numeri di telefono) sia sui soci sia sui servizi.

ADDETTO AL CENTRALINO
Il centralinista occupa un ruolo chiave nell’organizzazione del servizio sanitario, in quanto fulcro tra gli operatori, i volontari e l’utenza. Le responsabilità e i compiti del centralinista sono:
• verifica dello stato di servizio e passaggio consegne con il centralinista smontante;
• verifica delle apparecchiature radio – telefoniche e del locale del centralino;

• risponde al telefono e segue i servizi in modo da essere costantemente aggiornato sulla posizione dei mezzi;
• in caso di chiamata di emergenza deve prendere nota con estrema cura sotto la propria responsabilità di tutti i dati che gli vengono comunicati dalla CO e ne consegna copia all’autista;
• mantiene il centralino sempre presidiato facendosi eventualmente sostituire da un socio pari qualificato;
• mantiene il locale del centralino in ordine e sgombero da estranei;
• riscuote le offerte, le quote soci e convenzionati ai trasporti, rilasciando regolare tessera e/o ricevuta;
• laddove siano presenti incassi, a fine turno deve consegnarli al tesoriere, o depositarli nella apposita cassetta allo stesso intestata;
• compila le schede di prenotazione ove richieste, seguendo le linee guida interne;
• annota tutte le telefonate in arrivo e le inoltra, se possibile, ai diretti destinatari.

AUTISTA
Gli autisti si dividono in tre categorie:
1) AUTISTI DEI MEZZI PER SERVIZI SOCIALI. Sono coloro in possesso della patente di tipo B o superiore che, compatibilmente con le norme del codice della strada (es. neopatentati), abbiano acquisito l’autorizzazione alla guida dei mezzi adibiti ai servizi sociali a seguito del corso sui presidi in dotazione.
Al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età è previsto il riesame dell’idoneità alla guida da parte della commissione autisti e del direttore sanitario, idoneità che sarà rinnovabile annualmente.
2) AUTISTI DI AMBULANZA PER SERVIZI ORDINARI (Trasporto) Possono diventare autisti di questo tipo coloro in possesso della patente di tipo B o superiore che abbiano compiuto il ventunesimo anno d’età e che abbiano conseguito la patente da almeno tre anni. Inoltre, è necessaria la qualifica di socio attivo – volontario trasporto da almeno 1(uno) anno.
L’iter formativo è improntato alle linee guida predisposte dalla associazione, da ANPAS e dalla Regione Emilia Romagna (vedi allegato 4) Per mantenere la qualifica di autista di ambulanza per servizi ordinari è obbligatorio frequentare i corsi di aggiornamento e mantenimento previsti; in difetto, si perde la qualifica e si passa alla qualifica inferiore (punto 1). Al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età è previsto il riesame dell’idoneità alla guida da parte della commissione autisti e del direttore sanitario, idoneità che sarà rinnovabile annualmente.
3) AUTISTA DI AMBULANZA IN EMERGENZA/URGENZA Per acquisire la qualifica di autista di ambulanza di emergenza / urgenza è necessario avere l’abilitazione di soccorritore da almeno un anno e essere in possesso della qualifica di autista per trasporti ordinari, per essere abilitato alla guida delle ambulanze di emergenza, oltre alle abilitazioni suddette l’autista deve essere abilitato soccorritore emergenza. L’iter formativo è improntato alle linee guida predisposte dalla associazione da ANPAS e dalla Regione Emilia Romagna (vedi allegato 4/B). Per mantenere la qualifica di autista di ambulanza per servizi ordinari è obbligatorio frequentare i corsi di aggiornamento e mantenimento previsti; in difetto, si perde la qualifica e si passa alla qualifica inferiore (punto 1). Al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età è previsto il riesame dell’idoneità alla guida da parte della commissione autisti e del direttore sanitario, idoneità che sarà rinnovabile annualmente.
4) AUTISTA M.S.A.
Per essere abilitati alla guida del mezzo di soccorso avanzato è necessario, oltre che a un congruo periodo di guida delle ambulanze, da valutarsi dalla commissione autisti, partecipare ad una apposita lezione formativa. In seguito a quest’ultima dovranno essere effettuati almeno tre affiancamenti, di cui almeno uno in codice giallo e almeno due in codice rosso, con valutazione da parte di tre tutor diversi, i quali devono essere autisti M.S.A. da almeno tre anni.
COMPITI DELL’AUTISTA.
L’autista ha l’obbligo di:
• eseguire sotto la propria responsabilità tutti gli accertamenti di competenza circa l’efficienza meccanica ed elettrica del mezzo e della sua pulizia;
• provvedere al rifornimento di carburanti e lubrificanti;
• compilare la check list giornaliera di sua competenza;
• in caso di anomalie, apportare le inefficienze rilevate nell’apposito registro e darne tempestiva comunicazione al capoturno;
• rispettare scrupolosamente le norme del codice della strada, curando la sicurezza dell’equipaggio durante il servizio. In particolare, la guida delle ambulanze deve essere calma e sicura, specialmente nel caso di servizi urgenti, tenendo sempre conto delle esigenze del trasportato e delle indicazioni date dal capo equipaggio;
• mantenere i contatti radio/telefonici (salvo diverse disposizioni del capo equipaggio dovute a ragioni operative);
• collaborare nelle operazioni di trasporto e/o di soccorso;
• aggiornarsi sulle attrezzature e metodiche di lavoro specifiche dell’autista e sanitarie in genere, seguendo gli aggiornamenti e i mantenimenti previsti.

CAPO EQUIPAGGIO
Il capo equipaggio:
• è designato dal capoturno;
• è responsabile delle decisioni tecniche e organizzative da prendere durante lo svolgimento del servizio;
• effettua una corretta gestione del servizio, sia esso di emergenza, ordinario o altro;
• verifica l’ordine e il decoro dell’equipaggio;
• mantiene e usa correttamente l’attrezzatura;
• esegue la check list insieme al resto dell’equipaggio e ne verifica la corretta esecuzione da pare dei volontari;
• controlla e provvede alla pulizia della cellula sanitaria dell’ambulanza, coadiuvato dal resto dell’equipaggio;
• rispetta e fa rispettare le norme igieniche al fine di tutelare la propria salute, quella dell’equipaggio e del trasportato;
• durante l’effettuazione del servizio presta completa assistenza al paziente seguendo le linee guida previste o le indicazioni del medico, se presente;
• recupera l’attrezzatura che viene momentaneamente lasciata presso il pronto soccorso;
• si aggiorna sulle attrezzature e metodiche di lavoro seguendo gli aggiornamenti e i mantenimenti previsti dalle linee guida predisposte dalla associazione da ANPAS e dal Servizio Sanitario Regionale.

VOLONTARIO TRASPORTO – SOCCORRITORE – SOCCORRITORE IN ADDESTRAMENTO
Il volontario:
• deve collaborare e seguire le indicazioni del capo equipaggio e del capoturno;
• coadiuva con il resto dell’equipaggio per il mantenimento dell’ordine e della pulizia della cellula sanitaria e delle attrezzature dell’ambulanza;
• ha l’obbligo di curare la propria formazione seguendo i corsi di aggiornamento e mantenimento previsti dalla associazione, da ANPAS e del Servizio Sanitario Regionale.

MODALITÀ DI SERVIZIO
Il socio attivo, in servizio di prelievo di un paziente presso un ente ospedaliero o altro luogo, ne assume la responsabilità dal momento del prelevamento al momento in cui è affidato al personale dell’ente di destinazione o ai familiari. Agli interventi di primo soccorso (urgenza) non potranno partecipare soci attivi che non abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età. Per eventuali offerte e/o pagamenti ricevuti durante il servizio è fatto obbligo di rilasciare regolare ricevuta, utilizzando l’apposito blocco in dotazione su ogni mezzo. Tali somme saranno consegnate al capoturno, che provvederà ad inviarle alla tesoreria.
Tutti i volontari in turno indosseranno la divisa stabilita, nonché il tesserino di riconoscimento. L’abbigliamento dovrà essere idoneo e consono al servizio, in particolare andranno indossati tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI). La divisa può essere comunque modificata con delibera del consiglio direttivo, qualora intervengano necessità organizzative o disposizioni di ordine superiore. È fatto divieto di indossare la divisa al di fuori delle ore di servizio, fatta eccezione per il tragitto abitazione – sede e sede – abitazione.
Ciascun consegnatario dovrà conservare il vestiario in dotazione con cura e riconsegnarlo a richiesta dell’associazione o di propria iniziativa in caso di risoluzione del rapporto con la stessa. Per quanto riguarda le calzature antinfortunistiche, si chiede al volontario un contributo pari a circa il cinquanta per cento del valore del capo, in quanto non sarà oggetto di restituzione. La normale usura del vestiario dovuta a causa del servizio permette la sostituzione; laddove invece sia dovuta a negligenza, poca cura o scarsa pulizia sarà oggetto di rivalsa dell’associazione nei confronti del consegnatario, il quale dovrà risarcirne il danno. La divisa è parte integrante della rappresentatività dell’associazione; la trascuratezza nell’indossarla e le mancanze sopra descritte sono lesive del buon nome dell’associazione e quindi perseguibili disciplinarmente.
È VIETATO:
• iniziare o lasciarsi coinvolgere in qualsiasi discussione con l’utenza;
• fare o animare discussioni durante il servizio; qualora insorgessero divergenze o vi fossero reclami e proteste, l’interessato o gli interessati dovranno inoltrare un rapporto con specifica dell’accaduto al capoturno o al direttore di settore;
• eseguire prestazioni mediche o infermieristiche (ad esempio iniezioni intramuscolari), l’esposizione di presunte diagnosi, suggerire l’uso di farmaci;
• ricevere compensi personali per i trasporti effettuati.

È D’OBBLIGO:
• l’assoluta discrezione sui servizi prestati e il rispetto delle normative sulla riservatezza;
• rispettare durante lo svolgimento del proprio servizio i protocolli della Centrale Operativa 118.

Art. 7 – NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI
Tutti i volontari sono tenuti al rispetto dei locali della sede e delle attrezzature a disposizione.
I volontari di turno non dovranno allontanarsi per nessun motivo dalla sede fino all’arrivo della sostituzione o del cambio, salvo autorizzazione del capoturno.
Al socio di turno è richiesto, durante l’espletamento del servizio, un comportamento corretto, lo stesso si richiede ai soci che sostano nei locali della sede.
Tutti i soci presenti in sede hanno l’obbligo morale di partecipare a tutte le operazioni legate al mantenimento dell’igiene dei locali e delle pertinenze dell’associazione, nonché a tutte le attività inerenti alla vita associativa e in caso di necessità, di eseguire tutti i servizi richiesti dal capoturno.
Ogni volontario è tenuto al massimo rispetto degli altri volontari e dei dipendenti e deve rivolgersi ai pazienti ed ai famigliari con delicatezza, rispetto, educazione e pazienza, utilizzando sempre un linguaggio moderato e consono, anche nelle richieste di collaborazione. Il volontario deve astenersi dal comunicare qualsiasi diagnosi medica. Non è consentito prendere iniziative di qualsiasi genere a nome della Croce Verde Fornovese senza esplicita preventiva autorizzazione del Presidente o del consiglio direttivo.
Tutti i volontari si impegnano a tenere anche nella vita civile un comportamento tale da non compromettere la credibilità ed il buon nome della associazione e dei suoi componenti.

Art. 8 – NORME ED ORGANI DISCIPLINARI
Coloro che con il loro comportamento creano danno e pregiudizio in qualsiasi modo e maniera alla vita e al buon nome dell’associazione, sono sottoposti a giudizio del consiglio direttivo il quale, prima di adottare provvedimenti, deve ascoltare il socio in merito alla questione. In caso di inosservanza delle suddette norme e di quelle specificate agli articoli 5 e 7 in relazione alla gravità delle stesse, potrà essere applicato uno dei seguenti provvedimenti:
1. Richiamo scritto su segnalazione del Direttore del Personale
2. Sospensione
3. Espulsione

I provvedimenti presi devono essere evidenziati sulla scheda personale.
In caso di espulsione di un socio attivo lo stesso non potrà più presentare domanda di ammissione all’associazione per nessuno ordine dei soci.
In caso di dimissione o allontanamento, l’ex socio è tenuto a restituire la tessera e quant’altro abbia avuto in dotazione.
Gli organi sociali con potere normativo e disciplinare sono:

  1. Il consiglio direttivo
  2. Il Collegio dei Probiviri

È facoltà del Direttore del Personale, prima di procedere alla segnalazione al Consiglio Direttivo per i provvedimenti disciplinari, di effettuare richiami verbali.
A fronte di un qualsiasi provvedimento disciplinare il socio potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri, la cui decisione sarà inappellabile.

Art. 9 – ORGANISMI DI GESTIONE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
È composto da n. 11 membri suddivisi come da regolamento elettorale.
È responsabile della piena osservanza dello statuto e dei regolamenti e vigila su tutto l’andamento dell’associazione.
È eletto dai soci con votazione e rimane in carica tre anni.
Elegge al suo interno il Presidente, il vice-Presidente, il segretario, il tesoriere, il direttore del personale, il direttore tecnico. Nel caso in cui non via tra i consiglieri eletti un laureato in medicina e chirurgia abilitato a tale incarico, il Consiglio nomina il direttore sanitario, ed ha facoltà di indicare competenze specifiche per altri consiglieri, ratifica le proposte dei collaboratori scelti dai direttori.
È convocato dal Presidente, con avviso personale ai membri, con un preavviso di giorni 10: l’avviso di convocazione deve anche essere esposto presso le sedi dell’associazione e deve contenere data, luogo, ora della seduta e ordine del giorno.
È facoltà dei soci proporre al consiglio, in forma scritta, suggerimenti utili al buon funzionamento dell’attività.
Nel caso in cui il direttore sanitario non sia un socio, alle riunioni ha diritto di parola ma non di voto
Alle sedute del consiglio possono partecipare tutti i soci, tranne che nella eventuale parte di seduta a porte chiuse.

DIREZIONE ESECUTIVA
La giunta esecutiva disimpegna gli ordinari affari amministrativi, esegue i deliberati del consiglio, sorveglia l’andamento di tutti i servizi. In caso d’urgenza può deliberare con i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica dello stesso alla prima riunione utile.
È formata dai seguenti componenti: il Presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere, il direttore del personale e il direttore tecnico.
Può essere convocata dal Presidente anche con un solo giorno di preavviso e la riunione è ritenuta valida quando intervengono almeno tre dei suoi componenti aventi diritto di voto.

I CONSIGLIERI
I consiglieri in turno o presenti in sede, devono tenere un comportamento di particolare serietà ed efficienza tale da servire di riferimento ai soci. I consiglieri ai quali il consiglio ha attribuito un incarico, se si trovano nella impossibilità di assolverlo per un periodo limitato nel tempo ma continuativo, hanno l’obbligo di delegare tale incarico ad un altro consigliere, che sarà proposto al consiglio direttivo, il quale, dopo aver preso atto dell’impossibilità momentanea del consigliere ed approvata la sostituzione, ne darà avviso ai soci. Il consigliere incaricato di sostituire la figura impossibilitata, dovrà chiedere parere all’intero consiglio sulle decisioni più importanti riguardanti tale incarico. I consiglieri che disattendono agli incarichi volontariamente assunti, senza aver delegato alcuno in sostituzione, saranno automaticamente richiamati dal consiglio direttivo che valuterà le motivazioni e i danni causati, valutando la possibilità di sostituzione del consigliere non attento ai bisogni dell’associazione.
I consiglieri hanno l’obbligo di essere presenti a tutte le riunioni del consiglio direttivo; dopo la terza assenza consecutiva non giustificata, il consiglio può disporne la decadenza procedendo alla sostituzione

Art. 10 – CARICHE SOCIALI
Il PRESIDENTE
ha la legale rappresentanza dell’associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell’associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive. Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall’associazione e riscuote, dell’ente, somme da terzi, rilasciando quietanza liberatoria, firma mandati e ordini di pagamento, assegni, bonifici ed ogni altro titolo di debito e impegna validamente l’associazione nei confronti di istituti di credito pubblici o privati. Se autorizzato dal consiglio può delegare in parte o interamente i propri poteri al vice Presidente od altro membro del consiglio stesso. Si occupa dei rapporti con gli enti pubblici e privati, con le autorità, con l’ANPAS e con la stampa.
IL VICEPRESIDENTE sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente. Si occupa dell’organizzazione delle feste e della promozione del volontariato.
È a capo del gruppo di protezione civile (vedi art.14), gestisce i soci attivi aderenti al gruppo e i relativi mezzi e materiali. Rappresenta l’associazione ai vari livelli di Protezione Civile. Riferisce, in ordinaria amministrazione, al consiglio direttivo, in emergenza solamente al Presidente e, ai fini organizzativi e assicurativi comunicherà l’elenco dei volontari inviati in emergenza al direttore del personale. Può dotarsi di uno staff di collaboratori.
IL SEGRETARIO svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione. Cura la tenuta dei libri verbali delle assemblee, del consiglio direttivo nonché del libro degli aderenti all’associazione. Predispone, gestisce e mantiene l’archivio storico dell’associazione. Assolve ai compiti di segreteria organizzativa di supporto all’ufficio di presidenza. Compila i punteggi per la premiazione dei militi e li sottopone al consiglio direttivo per l’approvazione. Può farsi assistere da uno staff di segreteria.
IL TESORIERE è nominato dal consiglio direttivo, scelto fra i consiglieri. Cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene la contabilità, effettua le fatturazioni, le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonee relazioni contabili. Mantiene l’archivio amministrativo e contabile, autorizza preventivamente le spese tenendo conto delle deliberazioni consiliari e delle dinamiche finanziare dell’associazione. È quindi responsabile dell’amministrazione, dei pagamenti, dei rendiconti amministrativi e del patrimonio dell’associazione. Nelle sue funzioni può farsi assistere da uno staff amministrativo.
IL DIRETTORE TECNICO è nominato dal consiglio direttivo, scelto fra i consiglieri. È colui che collabora con il tesoriere nella tenuta del patrimonio dell’associazione e lo coadiuva nella compilazione degli inventari. Si occupa della manutenzione e dell’avvicendamento degli automezzi in dotazione all’associazione. Fornisce al direttore ammnistrativo i documenti necessari alla gestione contabile dei mezzi assistendolo nel reperimento dei preventivi di spesa da sottoporre all’autorizzazione del consiglio. Si occupa degli apparati radio siti nelle sedi e sulle ambulanze e della funzionalità del ponte radio.
Si occupa del magazzino, delle attrezzature per le feste sociali e per le varie manifestazioni. Si occupa dei lavori tecnici, della manutenzione dei fabbricati, degli immobili e dell’area circostante nonché delle provviste, delle macchine distributrici, delle donazioni alimentari. Custodisce le divise e tutto il guardaroba concordandone le modalità di uso con il direttore del personale. Può dotarsi di uno staff di collaboratori.
IL DIRETTORE SANITARIO, è nominato dal consiglio direttivo, rimane in carica tre anni, ed è rieleggibile. Ha il compito di sovrintendere alla formazione dei soci attivi, ha la possibilità di consultare il medico curante del socio attivo qualora siano da accertare le caratteristiche di idoneità del socio; tali informazioni saranno a lui riservate.
Si occupa di tutte le attrezzature sanitarie e svolge funzioni ispettive sull’uso e la manutenzione del materiale sanitario, propone al consiglio direttivo acquisti di attrezzature e materiale sanitario, ed esprime ogni qual volta occorra, il proprio parere per argomenti inerenti alla sua competenza. Per l’assolvimento del suo incarico può individuare dei collaboratori la cui nomina è ratificata dal consiglio direttivo. Il direttore sanitario è invitato alle riunioni del consiglio direttivo, con diritto di intervento ma non di voto, a meno che non sia un consigliere. Il consiglio direttivo potrà nominare un vice direttore sanitario nel caso in cui un socio, in possesso dei requisiti previsti (laurea in medicina e chirurgia), si renda disponibile a ricoprire tale incarico.
IL DIRETTORE DEL PERSONALE, viene nominato dal consiglio direttivo, scelto fra i consiglieri. Ha il compito di seguire e armonizzare le attività operative dell’associazione e di coadiuvare l’Organo di Controllo nel controllare che gli articoli dello statuto e del regolamento dell’associazione siano osservati da tutti i soci attivi. È responsabile dell’organizzazione dell’associazione, gestisce i turni e gli avvicendamenti. Si occupa della gestione di tutti i servizi svolti dall’associazione di cui ne riceve i verbali. Collabora con il direttore sanitario e il suo staff per ciò che concerne il percorso formativo dei soci attivi. Riceve le denunce relative al comportamento dei soci attivi e ne dà notizia al Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 8, fatta salva la facoltà di procedere preventivamente con richiami verbali. Coordina la partecipazione di rappresentanza a manifestazioni sanitarie e non. Coadiuva il segretario nella compilazione dei punteggi per la premiazione dei militi. Per assolvere alle sue funzioni ha la facoltà di avvalersi di uno staff di coordinamento.
Ogni titolare di incarico dovrà individuare un referente che lo sostituisca nella delegazione di Solignano per l’ambito di competenza e che riferisca le problematiche inerenti.

Art. 11- ORGANISMI DI CONTROLLO
ORGANO DI CONTROLLO (ART. 30 DELLO STATUTO)

L’Organo di controllo ha forma collegiale. È composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere nominati anche fra non soci, sono rinominabili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’assemblea, l’Organo di controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del Terzo Settore.
L’Organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all’assemblea dei soci.
L’Organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l’obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del Codice del Terzo Settore.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

PROBI VIRI (ART. 33 DELLO STATUTO)
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente. I membri del collegio sono incompatibili con la carica di consigliere. Delle proprie decisioni il collegio redige un verbale da trascrivere in apposito libro. In casi di rinuncia o di decadenza di un membro del collegio subentrano i supplenti in ordine decrescente della graduatoria dei non eletti; in caso non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell’assemblea alla sua prima riunione. I nuovi membri scadono insieme a quelli in carica. In caso di vacanza del componente nominato presidente, la presidenza è assunta, fino alla scadenza, dal membro anagraficamente più anziano.
La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del componente del collegio nominato per cooptazione. In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dall’assemblea, il Collegio dei Probiviri decade. In tal caso, il Presidente dell’Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell’assemblea per la rielezione dello stesso.

Art. 12 – GRUPPO RICREATIVO
Il gruppo ricreativo organizza, su richiesta del consiglio direttivo, manifestazione volte a propagandare l’attività dell’associazione, al reclutamento di nuovi aspiranti militi e alla raccolta di fondi da destinare alle necessità della Croce Verde Fornovese.
I relativi componenti vengono qualificati come soci attivi.
Riferisce al Consiglio Direttivo attraverso la figura del Vicepresidente.

Art. 13 – ELEZIONI
Sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dalla assemblea degli associati

Art. 14 – GRUPPO PROTEZIONE CIVILE
Per espletare servizi di pubblica calamità è costituito un apposito gruppo di protezione civile.
È formato da soci attivi, anche non sanitari, appositamente formati e addestrati, in conformità alle linee guida della associazione, di ANPAS e della Regione Emilia Romagna.
Essi devono partecipare alle periodiche esercitazioni organizzate dall’associazione o da altri enti preposti.
Al gruppo possono aderire tutti i soci attivi dell’associazione purché di buona costituzione fisica, e che diano la loro disponibilità alle richieste di intervento.

Art. 15 – PREMIAZIONI E RICONOSCIMENTI
Il sistema adottato dall’associazione in materia di premiazioni segue due diversi criteri:
• la frequenza
• l’anzianità di servizio

Le premiazioni vengono effettuate in modo solenne tutti gli anni.
Frequenza
Ai volontari vengono conteggiate le ore di servizio svolte. Il primo riconoscimento viene assegnato al raggiungimento di mille ore, al raggiungimento delle ulteriori mille ore, con cadenza progressiva, saranno assegnati ulteriori riconoscimenti (es.: al raggiungimento delle 2.000, delle 3.000 e via di seguito).
Il riconoscimento rilasciato consiste in un attestato riportante il numero di ore effettuate.
Anzianità
Il primo riconoscimento di anzianità viene assegnato al raggiungimento del decimo anno di servizio ininterrotto; i successivi riconoscimenti vengono assegnati con cadenza decennale fino al trentesimo anno e con cadenza quinquennale i successivi.
Il riconoscimento rilasciato consiste in una targa recante l’anzianità raggiunta
Il consiglio direttivo in particolari occasioni e/o per particolari meriti può assegnare “motuproprio” benemerenze.

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente regolamento la competenza è del consiglio direttivo.
Il presente regolamento è stato approvato dalla assemblea degli associati in data 01/10/2020
L’entrata in vigore del presente regolamento è sospensivamente condizionata all’entrata in vigore del nuovo statuto.

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